(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 18 del 23 maggio 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis); 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2009,  n.  87  (Trasformazione
della  societa'  «Agenzia  regione  recupero  risorse  s.p.a.»  nella
societa' «Agenzia  regionale  recupero  risorse  s.p.a.»  a  capitale
sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio  1998,  n.
25); 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 19 marzo 2018; 
  Visto il parere istituzionale favorevole  della  Prima  commissione
consiliare, espresso nella seduta del 4 aprile 2018; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
    1. Al fine di razionalizzare le modalita' di finanziamento  delle
societa'  in  house  della  Regione  Toscana  sono  introdotte  nelle
rispettive leggi istitutive disposizioni analoghe in  relazione  alla
tipologia di attivita' svolte; 
    2. Al fine di differenziare le modalita' di  finanziamento  delle
attivita' istituzionali  delle  societa'  in  house,  e'  riformulato
l'oggetto  sociale  distinguendo  fra   attivita'   istituzionali   a
carattere continuativo e non continuativo; 
    3. Le attivita'  istituzionali  a  carattere  continuativo  hanno
rilevanza strategica,  sono  indefettibili  per  la  regione  e  sono
pertanto affidate alle societa' in house in quanto soggetti in  grado
di  garantire  elevato  livello  delle  professionalita'   impiegate,
terzieta', affidabilita', continuita' amministrativa; tali  attivita'
sono finanziate in maniera stabile mediante un contributo annuale  il
cui ammontare e' fissato in legge di bilancio a copertura  dei  costi
che concorrono, direttamente e indirettamente, al loro svolgimento; 
    4. Per le attivita' istituzionali a carattere non continuativo e'
previsto il finanziamento mediante la corresponsione di  un  compenso
sulla base delle tariffe fissate nel piano di attivita'; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al preambolo della legge regionale n. 87/2009 
 
  1. Nel preambolo della legge regionale  29  dicembre  2009,  n.  87
(Trasformazione della  societa'  «Agenzia  regione  recupero  risorse
s.p.a.» nella societa' «Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.»  a
capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale  18  maggio
1998, n. 25), dopo il  punto  11  del  considerato  sono  inseriti  i
seguenti: 
    «11-bis. Al fine di razionalizzare la modalita' di  finanziamento
della  societa'  e'   introdotta   la   distinzione   fra   attivita'
istituzionali a carattere continuativo e non continuativo; 
    11-ter.  Poiche'   le   attivita'   istituzionali   a   carattere
continuativo hanno per la  regione  rilevanza  strategica  in  quanto
realizzano obiettivi essenziali della  programmazione  regionale,  e'
necessario  assicurarne  uno  svolgimento  adeguato  e  pertanto   e'
previsto il loro finanziamento a copertura dei costi che  concorrono,
direttamente e indirettamente, allo svolgimento delle stesse  con  un
contributo annuale alla societa' il cui  ammontare  e'  stabilito  in
legge di bilancio; 
    11-quater.  Per  le  attivita'  istituzionali  a  carattere   non
continuativo,  che  svolgono  una   funzione   di   completamento   e
potenziamento delle attivita' istituzionali a carattere  continuativo
e non hanno carattere di  indefettibilita'  rispetto  alle  finalita'
istituzionali  della  regione,   e'   prevista   una   modalita'   di
finanziamento mediante l'erogazione  di  un  compenso  alla  societa'
sulla base del piano di attivita';».