(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 23 maggio 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis); IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della societa' «Agenzia regione recupero risorse s.p.a.» nella societa' «Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 19 marzo 2018; Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 4 aprile 2018; Considerato quanto segue: 1. Al fine di razionalizzare le modalita' di finanziamento delle societa' in house della Regione Toscana sono introdotte nelle rispettive leggi istitutive disposizioni analoghe in relazione alla tipologia di attivita' svolte; 2. Al fine di differenziare le modalita' di finanziamento delle attivita' istituzionali delle societa' in house, e' riformulato l'oggetto sociale distinguendo fra attivita' istituzionali a carattere continuativo e non continuativo; 3. Le attivita' istituzionali a carattere continuativo hanno rilevanza strategica, sono indefettibili per la regione e sono pertanto affidate alle societa' in house in quanto soggetti in grado di garantire elevato livello delle professionalita' impiegate, terzieta', affidabilita', continuita' amministrativa; tali attivita' sono finanziate in maniera stabile mediante un contributo annuale il cui ammontare e' fissato in legge di bilancio a copertura dei costi che concorrono, direttamente e indirettamente, al loro svolgimento; 4. Per le attivita' istituzionali a carattere non continuativo e' previsto il finanziamento mediante la corresponsione di un compenso sulla base delle tariffe fissate nel piano di attivita'; Approva la presente legge: Art. 1 Modifiche al preambolo della legge regionale n. 87/2009 1. Nel preambolo della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della societa' «Agenzia regione recupero risorse s.p.a.» nella societa' «Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25), dopo il punto 11 del considerato sono inseriti i seguenti: «11-bis. Al fine di razionalizzare la modalita' di finanziamento della societa' e' introdotta la distinzione fra attivita' istituzionali a carattere continuativo e non continuativo; 11-ter. Poiche' le attivita' istituzionali a carattere continuativo hanno per la regione rilevanza strategica in quanto realizzano obiettivi essenziali della programmazione regionale, e' necessario assicurarne uno svolgimento adeguato e pertanto e' previsto il loro finanziamento a copertura dei costi che concorrono, direttamente e indirettamente, allo svolgimento delle stesse con un contributo annuale alla societa' il cui ammontare e' stabilito in legge di bilancio; 11-quater. Per le attivita' istituzionali a carattere non continuativo, che svolgono una funzione di completamento e potenziamento delle attivita' istituzionali a carattere continuativo e non hanno carattere di indefettibilita' rispetto alle finalita' istituzionali della regione, e' prevista una modalita' di finanziamento mediante l'erogazione di un compenso alla societa' sulla base del piano di attivita';».